la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. La legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1 "Esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per  l'anno  finanziario  1993"  al  primo
comma dell'art. 2 e' cosi' modificata:
   "1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 e' limitata ad un
dodicesimo  di  spesa  obbligatoria  ed inderogabile per ogni mese di
esercizio provvisorio del bilancio autonomo  regionale,  ovvero  alla
maggiore  spesa  necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente
regolata dalla legge e non suscettibile di  impegno  o  di  pagamento
frazionati in dodicesimi".
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello
statuto  ed  entrera'  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 8 marzo 1993
 
                              COPERTINO