la seguente legge: Articolo unico 1. La legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993" al primo comma dell'art. 2 e' cosi' modificata: "1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 e' limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 8 marzo 1993 COPERTINO